ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI

Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della Parola - ONLUS

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Bollettino n° 2/2008

1.  Detrazione IRPEF del 19% delle spese per gli abbonamenti ai mezzi pubblici

La legge Finanziaria 2008 ha previsto anche la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF che sarà dovuta con la dichiarazione dell’anno prossimo (quindi, con riferimento ai redditi del 2007) il 19% delle spese – di importo complessivamente non superiore a € 250,00 – sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.

L'Agenzia delle Entrate (circolare 7 marzo 2008, n. 19/E), ha chiarito che tale agevolazione spetta anche se i titoli di viaggio scadono nel 2009, ossia se la loro durata copra anche in tutto o in parte il 2009 (pertanto, in tal caso, si potrà portare in detrazione l’intero costo dell’abbonamento, anche se comprensivo del 2009 o di parte di esso).

Inoltre, essa si applica con riguardo ai titoli di viaggio validi per più giorni (abbonamenti e simili), con esclusione pertanto di quelli che abbiano una durata oraria, anche se superiore alle 24 ore.

Per fruire dell’agevolazione occorre conservare il titolo di viaggio (documento cartaceo o plastificato, tipo tessera, che dimostra l’abbonamento), contenente il nome e cognome dell’utilizzatore e la data di emissione o di utilizzo.

Se il titolo di viaggio non sia nominativo (ossia non preveda l’indicazione del nome e cognome del titolare), esso dovrà essere accompagnato da una autocertificazione in cui il soggetto contribuente (ossia, tenuto alla dichiarazione IRPEF) attesti che l’abbonamento è stato acquistato per sé stesso o per un suo familiare a carico.

La stessa circolare precisa, infine, che sono escluse dal beneficio di cui trattasi le spese per il trasporto che possono essere dedotte dal reddito dei lavoratori autonomi o degli imprenditori.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visionare il testo della circolare menzionata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Documentazione+tributaria/Circolari/Archivio+circolari/

2.  Dipartimento della Funzione Pubblica, parere del 18 febbraio 2008, n. 13: "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - permessi ex art. 33, comma 3"

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (tre giorni al mese), con particolare riferimento all’interpretazione da dare ai requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza, che l’art. 20 della Legge 53/2000 richiede come condizione per la fruizione dei tre giorni di permesso da parte dei lavoratori che assistono un familiare portatore di handicap grave non convivente.

Al riguardo, infatti, occorre ricordare che la continuità e l'esclusività dell'assistenza non hanno rilevanza nel caso dei permessi utilizzati dai genitori di persone con handicap grave con loro conviventi.

Il parere in questione interessa tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, Il Dipartimento precisa che i chiarimenti forniti sono da intendersi provvisori, in attesa della pronuncia che il Ministero dell’economia ha chiesto al Consiglio di Stato sugli stessi argomenti.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi.

Il diritto ai permessi spetta al lavoratore che effettivamente presti la sua assistenza non in modo saltuario od occasionale ma con assiduità e costanza, così da garantire un servizio adeguato e sistematico ossia regolare all’assistito, soddisfando in tal modo il requisito della continuità.

L'altro aspetto da considerare è quello dell'esclusività dell’assistenza.

Se tra i parenti dell’assistito vi sono altri soggetti che possono prestare assistenza, ciò non impedisce la fruizione dei permessi da parte del richiedente, purché quest’ultimo sia l’unico familiare lavoratore a prestare assistenza.

Non è consentito il cumulo in capo allo stesso lavoratore dei permessi per assistere più persone in stato di gravità che facciano parte dello stesso nucleo familiare.

Le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.

Quanto alla documentazione necessaria, oltre all'attestazione dello stato di handicap grave, le amministrazioni potranno acquisire dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (atto notorio).

Il testo del parere è consultabile sul sito del Dipartimento http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/documentazione/documentazione_3480.htm

3.  NUOVO NOMENCLATORE DELLE PROTESI

Con lettera inviata recentemente al Ministro della Salute, cui ha fatto seguito un comunicato stampa del 7 marzo 2008, l’ENS ha  nuovamente sollecitato l’attenzione sul fatto che il Nomenclatore tariffario delle protesi attualmente in vigore fa capo all’ormai vecchio D.M. n. 332/1999, il quale prevede un aggiornamento periodico ogni tre anni.

L’ENS ha, quindi, chiesto con forza che nella revisione dell’attuale nomenclatore tariffario sia prestata la dovuta attenzione alle legittime istanze delle migliaia di sordi in attesa ormai da molti anni di vedersi riconosciuto il diritto alla integrazione sociale in condizioni di pari opportunità e nel rispetto della libertà di scelta personale delle soluzioni ritenute più confacenti alle proprie esigenze tra quelle offerte dal mercato degli ausili e delle protesi.

Il testo completo del citato comunicato stampa ENS è disponibile su Internet all’indirizzo http://www.ens.it/news.asp

4.  ANCORA SULLA FINANZIARIA 2008

Ricordiamo che la possibilità, prevista dall’art. 3, comma 5, della legge Finanziaria 2008, di destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore di enti particolari riguarda anche l’ENS che, come noto, è sia ONLUS sia Associazione di promozione sociale. Pertanto, tutti i soci e loro familiari che debbano rendere la prossima dichiarazione IRPEF (entro la fine di maggio presso qualsiasi CAAF) hanno la possibilità di destinare all’ENS il 5 per mille della loro IRPEF, senza ovviamente alcun costo (è completamente gratuito).

Il contributo per l’acquisto di un personal computer previsto dall’art. 2, comma 513 della Finanziaria 2008, rappresenta una proroga di quello analogo introdotto dalla Finanziaria 2007, interessa i collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, e riguarda le spese documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008. La sua misura era stata fissata in € 200,00 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2007 (G.U. 18-6-2007 n. 139), che stabilisce anche modalità, limiti e criteri per la sua concessione.

F.to

Il Presidente
Comm. Ida Collu

 

IL SEGRETARIO

Dott. Silvio Piattoli