
ENTE
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI
Costituito dall’Associazione Italiana Minorati
dell’Udito e della Parola - ONLUS
SEDE CENTRALE – Via Gregorio VII, 120 – 00165
Roma
Bollettino n° 2/2008
1.
Detrazione
IRPEF del 19% delle spese per gli abbonamenti ai mezzi pubblici
La legge Finanziaria 2008
ha previsto anche la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF che sarà
dovuta con la dichiarazione dell’anno prossimo (quindi, con riferimento ai
redditi del 2007) il 19% delle spese – di importo complessivamente non
superiore a € 250,00 – sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto di
abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
L'Agenzia delle Entrate
(circolare 7 marzo 2008, n. 19/E), ha chiarito che tale agevolazione spetta
anche se i titoli di viaggio scadono nel 2009, ossia se la loro durata copra
anche in tutto o in parte il 2009 (pertanto, in tal caso, si potrà portare in
detrazione l’intero costo dell’abbonamento, anche se comprensivo del 2009 o di
parte di esso).
Inoltre, essa si applica
con riguardo ai titoli di viaggio validi
per più giorni (abbonamenti e simili), con esclusione
pertanto di quelli che abbiano una durata oraria, anche se superiore alle
24 ore.
Per fruire
dell’agevolazione occorre conservare il titolo di viaggio (documento cartaceo o
plastificato, tipo tessera, che dimostra l’abbonamento), contenente il nome e
cognome dell’utilizzatore e la data di emissione o di utilizzo.
Se il titolo di viaggio
non sia nominativo (ossia non preveda l’indicazione del nome e cognome del
titolare), esso dovrà essere accompagnato da una autocertificazione in cui il
soggetto contribuente (ossia, tenuto alla dichiarazione IRPEF) attesti che
l’abbonamento è stato acquistato per sé stesso o per un suo familiare a carico.
La stessa circolare
precisa, infine, che sono escluse dal beneficio di cui trattasi le spese per il
trasporto che possono essere dedotte dal reddito dei lavoratori autonomi o
degli imprenditori.
Per ulteriori
approfondimenti è possibile visionare il testo della circolare menzionata, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Documentazione+tributaria/Circolari/Archivio+circolari/
2.
Dipartimento
della Funzione Pubblica, parere del 18 febbraio 2008, n. 13: "Legge 5
febbraio 1992, n. 104 - permessi ex art. 33, comma 3"
Il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi di cui
all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (tre giorni al mese), con particolare
riferimento all’interpretazione da dare ai requisiti della continuità e
dell'esclusività dell'assistenza, che l’art. 20 della Legge 53/2000 richiede come condizione
per la fruizione dei tre giorni di permesso da parte dei lavoratori
che assistono un familiare portatore di handicap grave non convivente.
Al riguardo, infatti, occorre ricordare che la
continuità e l'esclusività dell'assistenza non hanno rilevanza nel caso dei
permessi utilizzati dai genitori di persone con handicap grave con loro
conviventi.
Il parere in questione interessa
tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, Il Dipartimento precisa che i
chiarimenti forniti sono da intendersi provvisori, in attesa della pronuncia
che il Ministero dell’economia ha chiesto al Consiglio di Stato sugli stessi
argomenti.
Di seguito si riportano i
passaggi più significativi.
Il diritto ai permessi
spetta al lavoratore che effettivamente presti la sua assistenza non in modo saltuario
od occasionale ma con assiduità e costanza, così da garantire un servizio
adeguato e sistematico ossia regolare all’assistito, soddisfando in tal modo il
requisito della continuità.
L'altro aspetto da
considerare è quello dell'esclusività dell’assistenza.
Se tra i parenti
dell’assistito vi sono altri soggetti che possono prestare assistenza, ciò non impedisce
la fruizione dei permessi da parte del richiedente, purché quest’ultimo sia
l’unico familiare lavoratore a prestare assistenza.
Non è consentito il
cumulo in capo allo stesso lavoratore dei permessi per assistere più persone in
stato di gravità che facciano parte dello stesso nucleo familiare.
Le amministrazioni
dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di
permesso.
Quanto alla
documentazione necessaria, oltre all'attestazione dello stato di handicap
grave, le amministrazioni potranno acquisire dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (atto notorio).
Il testo del parere è
consultabile sul sito del Dipartimento http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/documentazione/documentazione_3480.htm
3.
NUOVO
NOMENCLATORE DELLE PROTESI
Con lettera inviata
recentemente al Ministro della Salute, cui ha fatto seguito un comunicato
stampa del 7 marzo 2008, l’ENS ha nuovamente
sollecitato l’attenzione sul fatto che il Nomenclatore tariffario delle protesi
attualmente in vigore fa capo all’ormai vecchio D.M. n. 332/1999, il quale
prevede un aggiornamento periodico ogni tre anni.
L’ENS ha, quindi, chiesto
con forza che nella revisione dell’attuale nomenclatore tariffario sia prestata
la dovuta attenzione alle legittime istanze delle migliaia di sordi in attesa
ormai da molti anni di vedersi riconosciuto il diritto alla integrazione
sociale in condizioni di pari opportunità e nel rispetto della libertà di
scelta personale delle soluzioni ritenute più confacenti alle proprie esigenze
tra quelle offerte dal mercato degli ausili e delle protesi.
Il testo completo del
citato comunicato stampa ENS è disponibile su Internet all’indirizzo http://www.ens.it/news.asp
4.
ANCORA
SULLA FINANZIARIA 2008
Ricordiamo che la
possibilità, prevista dall’art. 3, comma 5, della legge Finanziaria 2008, di
destinare il 5 per mille dell’IRPEF
a favore di enti particolari riguarda anche l’ENS che, come noto, è sia ONLUS
sia Associazione di promozione sociale. Pertanto, tutti i soci e loro familiari
che debbano rendere la prossima dichiarazione IRPEF (entro la fine di maggio
presso qualsiasi CAAF) hanno la possibilità di destinare all’ENS il 5 per mille
della loro IRPEF, senza ovviamente alcun costo (è completamente gratuito).
Il contributo per l’acquisto di un personal computer previsto
dall’art. 2, comma 513 della Finanziaria 2008, rappresenta una proroga di
quello analogo introdotto dalla Finanziaria 2007, interessa i collaboratori
coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, e riguarda le spese
documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute
entro il 31 dicembre 2008. La sua misura era stata fissata in € 200,00 dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2007 (G.U.
18-6-2007 n. 139), che stabilisce anche modalità, limiti e criteri per la sua
concessione.
F.to
IL
SEGRETARIO
Dott.
Silvio Piattoli