ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI

Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della Parola - ONLUS

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Bollettino n° 2/2007

1.      PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 E DELLA LEGGE 151/01

Alcune precisazioni in merito alla disciplina dei permessi orari e giornalieri previsti dalla legge 104/92 sono state fornite dall’INPS e dal Ministero della Giustizia, come di seguito illustrato.

ASSISTENZA DI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

-         Circolare INPS n. 90 del 23-5-2007:

A)      La persona con handicap grave è libera di scegliere il familiare da cui farsi assistere e può indicarlo con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione).

B)      L’assistenza prestata non deve essere necessariamente quotidiana e può, quindi, esplicarsi in alcuni giorni soltanto del mese.

C)      I benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92 (due ore di permesso al giorno o tre giorni al mese) spettano anche ai lavoratori che abbiano la residenza o il luogo di lavoro lontano da quello dove risiede il portatore di handicap da assistere, purché siano in grado di offrire l’assistenza necessaria. A tal fine, occorre predisporre un “Programma di assistenza”, che deve essere approvato dal medico legale INPS.

D)       I permessi possono essere concessi anche quando la persona da assistere faccia ricorso anche a strutture pubbliche di assistenza, al volontariato o a personale badante.

E)      I benefici sono esclusi solo in caso di ricovero a tempo pieno della persona da assistere, ovvero per le intere ventiquattro ore, ad eccezione di due ipotesi: 1) ricovero di minore di tre anni d’età a scopo di intervento chirurgico oppure riabilitativo; 2) ricovero di persona con handicap grave che si trovi in coma vigile o in situazione di malattia all’ultimo stadio (terminale).

-         Circolare INPS n. 112 del 3-8-2007:

A seguito della sentenza n. 158 del 18-4-2007 emanata dalla Corte Costituzionale, il congedo di due anni per assistere una persona portatrice di handicap grave (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) spetta ai seguenti soggetti, in ordine di priorità:

1)     Al coniuge convivente del portatore di handicap.

2)     Ai genitori del portatore di handicap, il quale non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure quando il coniuge non sia un lavoratore dipendente o abbia rinunciato a fruire del beneficio. Se il figlio è minore di età, il congedo spetta anche senza convivenza. Se il figlio è maggiorenne, il congedo spetta se l’assistenza sia continuativa (ovvero, abituale) e adeguata alle esigenze del disabile.

3)     Ai fratelli o sorelle conviventi, quando i genitori non siano più in vita o siano inabili, e a condizione che il portatore di handicap non sia coniugato o non conviva col coniuge, purché il coniuge sia un lavoratore dipendente e non abbia rinunciato al beneficio.

LAVORATORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

-         Parere Ministero della Giustizia

A seguito di specifico quesito della Sede centrale ENS, La Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia – con nota prot. 116/1/10207/GM/MC/I a firma del Direttore Generale dell’Ufficio AA.GG. dott.ssa Carolina Fontecchia – ha chiarito che il dipendente disabile portatore di handicap grave ha diritto a cumulare i permessi di cui fruisce per sé stesso con quelli spettanti per fornire assistenza ad un suo familiare che sia pure portatore di handicap grave.

 

2.      DECRETO MINISTERIALE 2 AGOSTO 2007

Nella G.U. n. 225 del 27-09-2007 è stato pubblicato il D.M. 2 agosto 2007 del Ministro dell’Economia di concerto con quello della Salute, con cui si dà finalmente attuazione all’art. 97, comma 2, della legge n. 388/2000 (come modificato dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 4/2006 convertito nella legge n. 80/2006), che indica i soggetti per i quali è previsto il diritto a non essere convocati a visita ai fini delle verifiche circa la permanenza dello stato di disabilità e di handicap, tra i quali soggetti la legge citata espressamente prevede i sordi titolari di indennità di comunicazione.

Il Decreto in questione precisa in quali casi non si debba procedere a convocare il disabile alla visita di verifica.

Per quanto riguarda i sordi, essi sono esclusi dalla visita quando dalla documentazione esistente agli atti della ASL competente risultino la diagnosi della causa della sordità, l’esame audiometrico, impedenzometrico e dei potenziali evocati uditivi. Qualora tale documentazione non sia reperibile presso la ASL, l’ente che procede al controllo o alla verifica può richiederla direttamente all’interessato, senza tuttavia convocarlo a visita.

Le disposizioni contenute nel Decreto saranno riviste ogni anno.

È bene chiarire che il beneficio in questione non significa esclusione dai procedimenti di controllo e di verifica della permanenza della situazione invalidante e handicappante, ma esclude solo la convocazione alla visita medica diretta del soggetto disabile sottoposto a controllo o verifica.

È da sottolineare un passaggio importante contenuto nel Decreto, dove si afferma che le condizioni patologiche che danno diritto all’esonero dalla visita di controllo o di verifica (tra cui, appunto, la sordità pre-linguale) “determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria”. Risulta evidente il possibile risvolto favorevole che una tale affermazione può avere ai fini dell’ottenimento da parte di un sordo pre-linguale della certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

 

3.      ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Grazie all’interessamento pressante della Sede centrale ENS, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di assegno per il nucleo familiare, correggendo parzialmente la posizione di chiusura assunta dalle proprie sedi periferiche nei confronti delle richieste di concessione dell’assegno avanzate da genitori di minori sordi.

Più precisamente, l’INPS riteneva che il minore sordo non fosse da considerare automaticamente come soggetto con difficoltà allo svolgimento dei compiti propri della sua età e, quindi, per poter ottenere l’innalzamento del limite di reddito previsto appunto per il caso di presenza nel nucleo familiare di un soggetto minore con le difficoltà anzidette, occorresse sottoporre il minore all’esame del medico provinciale INPS.

Con lettera prot. 0005.19/03/2007.514 della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito a firma del Direttore dott. Golino, l’INPS ha, come si diceva, parzialmente rivisto la sua posizione, ammettendo che il minore sordo debba sempre considerarsi come soggetto con difficoltà a compiere gli atti propri della sua età, ma soltanto per la fascia di età da 12 a 18 anni.

Ciò significa che se nel nucleo familiare sia presente un soggetto di età tra 12 e 18 anni, affetto da sordità e riconosciuto sordo ai sensi della legge n. 381/1970 o, comunque, titolare di indennità di comunicazione, il genitore ha diritto all’assegno familiare calcolato con riferimento al limite di reddito più favorevole, previsto per la tipologia di situazione in discorso.

Ovviamente, la soluzione proposta dall’INPS non ci trova d’accordo, poiché non sembra logicamente ammissibile escludere dal beneficio i sordi minori di 12 anni di età che, anzi, hanno (come intuibile) maggior bisogno di attenzione e assistenza riabilitativa, trovandosi in una fase delicatissima e decisiva della crescita psico-fisica.

La Sede centrale, pertanto, ha tempestivamente provveduto ad intervenire nuovamente presso l’INPS, e si è in attesa di pervenire ad una definitiva soluzione della problematica nel senso auspicato.

F.to

Il Presidente
Comm. Ida Collu
Il Segretario Nazionale
Dr. Silvio Piattoli