
ENTE
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI
Costituito dall’Associazione Italiana Minorati
dell’Udito e della Parola - ONLUS
SEDE CENTRALE – Via Gregorio VII, 120 – 00165
Roma
Bollettino n° 2/2007
1.
PERMESSI
DELLA LEGGE 104/92 E DELLA LEGGE 151/01
Alcune precisazioni in merito alla disciplina dei permessi orari e
giornalieri previsti dalla legge 104/92 sono state fornite dall’INPS e dal
Ministero della Giustizia, come di seguito illustrato.
ASSISTENZA
DI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
-
Circolare INPS
n. 90 del 23-5-2007:
A) La persona con handicap
grave è libera di scegliere il familiare da cui farsi assistere e può
indicarlo con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(autocertificazione).
B) L’assistenza prestata
non deve essere necessariamente quotidiana e può, quindi, esplicarsi in alcuni
giorni soltanto del mese.
C) I benefici di cui
all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92 (due ore di permesso al giorno o
tre giorni al mese) spettano anche ai lavoratori che abbiano la residenza o
il luogo di lavoro lontano da quello dove risiede il portatore di handicap da
assistere, purché siano in grado di offrire l’assistenza necessaria. A tal
fine, occorre predisporre un “Programma di assistenza”, che deve essere
approvato dal medico legale INPS.
D) I permessi possono essere concessi anche
quando la persona da assistere faccia ricorso anche a strutture pubbliche di
assistenza, al volontariato o a personale badante.
E) I benefici sono esclusi
solo in caso di ricovero a tempo pieno della persona da assistere,
ovvero per le intere ventiquattro ore, ad eccezione di due ipotesi: 1)
ricovero di minore di tre anni d’età a scopo di intervento chirurgico oppure
riabilitativo; 2) ricovero di persona con handicap grave che si trovi in coma
vigile o in situazione di malattia all’ultimo stadio (terminale).
-
Circolare INPS
n. 112 del 3-8-2007:
A seguito della sentenza n. 158 del
18-4-2007 emanata dalla Corte Costituzionale, il congedo di due anni per
assistere una persona portatrice di handicap grave (art. 42, comma 5,
del D.Lgs. n. 151/2001) spetta ai seguenti soggetti, in ordine di
priorità:
1) Al coniuge
convivente del portatore di handicap.
2) Ai genitori del
portatore di handicap, il quale non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
oppure quando il coniuge non sia un lavoratore dipendente o abbia rinunciato a
fruire del beneficio. Se il figlio è minore di età, il congedo spetta anche
senza convivenza. Se il figlio è maggiorenne, il congedo spetta se l’assistenza
sia continuativa (ovvero, abituale) e adeguata alle esigenze del disabile.
3) Ai fratelli o
sorelle conviventi, quando i genitori non siano più in vita o siano
inabili, e a condizione che il portatore di handicap non sia coniugato o non
conviva col coniuge, purché il coniuge sia un lavoratore dipendente e non abbia
rinunciato al beneficio.
LAVORATORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
-
Parere Ministero
della Giustizia
A seguito di specifico quesito della Sede centrale ENS, La Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia – con
nota prot. 116/1/10207/GM/MC/I a firma del Direttore Generale
dell’Ufficio AA.GG. dott.ssa Carolina Fontecchia – ha chiarito che il dipendente disabile portatore di handicap
grave ha diritto a cumulare i permessi di cui fruisce per sé stesso con
quelli spettanti per fornire assistenza ad un suo familiare che sia
pure portatore di handicap grave.
2.
DECRETO
MINISTERIALE 2 AGOSTO 2007
Nella G.U. n. 225 del 27-09-2007 è stato pubblicato il D.M. 2
agosto 2007 del Ministro dell’Economia di concerto con quello della Salute, con
cui si dà finalmente attuazione all’art. 97, comma 2, della legge n. 388/2000
(come modificato dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 4/2006 convertito nella
legge n. 80/2006), che indica i soggetti per i quali è previsto il diritto a
non essere convocati a visita ai fini delle verifiche circa la permanenza
dello stato di disabilità e di handicap, tra i quali soggetti la legge citata
espressamente prevede i sordi titolari di indennità di comunicazione.
Il Decreto in questione precisa in quali casi non si debba procedere a
convocare il disabile alla visita di verifica.
Per quanto
riguarda i sordi, essi sono esclusi dalla visita quando dalla documentazione esistente
agli atti della ASL competente risultino la diagnosi della causa
della sordità, l’esame audiometrico, impedenzometrico e dei potenziali
evocati uditivi. Qualora tale documentazione non sia reperibile presso
la ASL, l’ente che procede al controllo o alla verifica può richiederla
direttamente all’interessato, senza tuttavia convocarlo a visita.
Le disposizioni contenute nel Decreto saranno riviste ogni anno.
È bene chiarire che il beneficio in questione non significa esclusione
dai procedimenti di controllo e di verifica della permanenza della situazione
invalidante e handicappante, ma esclude solo la convocazione alla visita
medica diretta del soggetto disabile sottoposto a controllo o verifica.
È da sottolineare un passaggio importante contenuto nel Decreto, dove si
afferma che le condizioni patologiche che danno diritto all’esonero dalla
visita di controllo o di verifica (tra cui, appunto, la sordità pre-linguale) “determinano una grave compromissione
dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della
partecipazione alla vita comunitaria”. Risulta evidente il
possibile risvolto favorevole che una tale affermazione può avere ai fini
dell’ottenimento da parte di un sordo pre-linguale della certificazione di
handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
3.
ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE
Grazie all’interessamento pressante della Sede centrale ENS, l’INPS ha
fornito alcune precisazioni in materia di assegno per il nucleo familiare,
correggendo parzialmente la posizione di chiusura assunta dalle proprie sedi
periferiche nei confronti delle richieste di concessione dell’assegno
avanzate da genitori di minori sordi.
Più precisamente, l’INPS riteneva che il minore sordo non fosse da
considerare automaticamente come soggetto con difficoltà allo svolgimento dei
compiti propri della sua età e, quindi, per poter ottenere l’innalzamento del
limite di reddito previsto appunto per il caso di presenza nel nucleo familiare
di un soggetto minore con le difficoltà anzidette, occorresse sottoporre il
minore all’esame del medico provinciale INPS.
Con lettera prot. 0005.19/03/2007.514 della Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito a firma del Direttore dott. Golino,
l’INPS ha, come si diceva, parzialmente rivisto la sua posizione, ammettendo
che il minore sordo debba sempre considerarsi come soggetto con difficoltà a
compiere gli atti propri della sua età, ma soltanto per la fascia di età da
12 a 18 anni.
Ciò significa che se nel nucleo familiare sia presente un soggetto di età
tra 12 e 18 anni, affetto da sordità e riconosciuto sordo ai sensi della legge
n. 381/1970 o, comunque, titolare di indennità di comunicazione, il genitore
ha diritto all’assegno familiare calcolato con riferimento al limite di reddito
più favorevole, previsto per la tipologia di situazione in discorso.
Ovviamente, la soluzione proposta dall’INPS non ci trova d’accordo,
poiché non sembra logicamente ammissibile escludere dal beneficio i sordi
minori di 12 anni di età che, anzi, hanno (come intuibile) maggior bisogno
di attenzione e assistenza riabilitativa, trovandosi in una fase delicatissima e
decisiva della crescita psico-fisica.
La Sede centrale, pertanto, ha tempestivamente provveduto ad intervenire
nuovamente presso l’INPS, e si è in attesa di pervenire ad una definitiva
soluzione della problematica nel senso auspicato.
F.to