ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDOMUTI

Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della Parola - ONLUS

SEDE CENTRALE – Via Gregorio VII, 120 – 00165 Roma

http://www.ens.it

Bollettino n° 1/2007

Legge Finanziaria 2007 (include anticipazione riforma T.F.R.)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, contenente la manovra di finanza pubblica per il 2007, chiamata legge “finanziaria”. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

La legge finanziaria serve a stabilire nuove o minori entrate e nuove o minori spese per realizzare gli obiettivi del bilancio statale di previsione per l’anno successivo. Queste nuove o minori entrate e spese sono decise in base alla politica economica seguita dal Governo ed agli obiettivi che esso si prefigge.

Si tratta di un solo articolo di legge con ben 1364 commi, frutto del maxi-emendamento presentato dal Governo in sostituzione del testo articolato del disegno di legge che era in discussione in Parlamento.

Cerchiamo di illustrare le novità più significative per il cittadino, con un occhio di riguardo ovviamente alla persona disabile e suoi familiari.

CONTRIBUTI, INCENTIVI, AGEVOLAZIONI

Contributo acquisto P.C. (cc. 296-298). Sono previste agevolazioni e contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo da parte dei docenti di ogni ordine e grado (c. 296) e dei collaboratori a progetto (c. 298), che saranno precisate con decreti dei ministeri Istruzione, Università ed Economia.

incentivi Gpl e metano per auto (cc. 238-239). Nel triennio 2007-2009, contributi per l’installazione di impianti Gpl o metano su veicoli euro 0 o euro 1 (c. 238).

Inoltre, gli aumenti della tassa automobilistica (c. 321, vedi più avanti) non si applicano alle vetture con alimentazione elettrica, a gas metano, a Gpl o a idrogeno (c. 239).

Rottamazione auto, moto e frigoriferi (cc. 224-226, e 353). Per ridurre i veicoli euro 0 ed euro 1, contributo massimo di 80 euro per la loro rottamazione (c. 224).

Chi effettua la rottamazione senza sostituzione con un’altra meno inquinante, ha diritto al rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico del Comune di appartenenza per un anno (c. 225).

Chi, invece, rottama il veicolo euro 0 ed euro 1 ed acquista un veicolo euro 4 o euro 5 ha diritto a un contributo di 800 euro (c. 226).

Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di una moto euro 3 con rottamazione di una moto euro 0, è concessa l’esenzione dal bollo per 5 anni. Il costo della rottamazione, fino a 80 euro, è a carico dello Stato.

Per la sostituzione di frigoriferi e congelatori usati con quelli nuovi di classe non inferiore ad A+, spetta una detrazione d’imposta fino a 200 euro (c. 353).

tv digitale (c. 357). Detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per l’acquisto di televisori provvisti di decoder digitale, fino a mille euro (detrazione massima di 200 euro), a condizione che si sia in regola con il canone RAI.

DIDABILITà-HANDICAP

barriere architettoniche (cc. 389, 626). Istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per finanziare l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico nei centri commerciali (c. 389).

Promozione e finanziamento dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole medie e superiori (c. 626).

editoria per ciechi (c. 1141). Aumento di ben 10 milioni di euro dei contributi per garantire la trasformazione dei libri in formati accessibili ai ciechi. Analogo intervento, per ragioni di pari opportunità, è stato chiesto dall’Ens con riferimento all’adattamento del materiale video esistente ed alla realizzazione di nuovi prodotti visivi, per consentire ai sordi l’accesso alla cultura ed alla conoscenza. Tale richiesta non ha trovato “ascolto” da parte del Governo. Tuttavia, l’Ens non demorde e porterà avanti l’iniziativa di un progetto di legge in tal senso.

iva ridotta per veicoli utilizzati da disabili (cc. 36-37). Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli utilizzati da disabili con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalentemente a beneficio dei disabili stessi. Da tale limitazioni sono da ritenere esclusi i sordi, poiché è espresso il riferimento alle ridotte o impedite capacità motorie. Quindi, per i sordi rimane tutto come prima.

In caso di cessione dell’automobile prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta normale e quella ridotta. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la cessione della vettura è motivata dalla necessità per il disabile di disporre di un’altra automobile su cui effettuare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, poiché il sordo, di norma, non necessita di particolari adattamenti dell’automobile (l’eventuale necessità di adattamenti è indicata sulla patente di guida), se egli cede la propria auto acquistata con l’IVA ridotta, prima che siano passati due anni dall’acquisto, dovrà versare la differenza tra l’IVA normale (20%) e l’IVA ridotta (4%). Questa ultima disposizione, comunque, sembra ignorare che il beneficio dell’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto spetta ogni quattro anni. È improbabile che il disabile decida di cambiare auto prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

riduzione tariffe luce e gas (c. 364). Un decreto dei Ministeri di Economia e Sviluppo, entro aprile, dovrà avviare il finanziamento di interventi da parte dei Comuni per la riduzione delle tariffe di luce e gas a favore di poveri, anziani e disabili.

successioni e donazioni (c. 77). L’imposta sulle successioni per causa di morte e sulle donazioni, se il beneficiario è un soggetto portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), si applica solo per la parte del valore del bene ereditato o donato, superiore a 1.500.000 euro.

FAMIGLIA

        congedi parentali (cc. 789-790). La facoltà di riscatto dei periodi di congedo fino a due anni per gravi motivi di famiglia (art. 4, c. 2, della legge n. 53/2000) è concessa anche per i periodi anteriori al 31 dicembre 1996 (c. 789). Le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del ministro del Lavoro, entro il 1 marzo 2007 (c. 790).

Detrazioni per carichi di famiglia (c. 1324). Le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare, limitatamente al triennio 2007-2009, anche ai cittadini residenti all’estero.

        Detraibilità spese VARIE (c. 319). Introduzione di nuove tipologie di spese (che saranno sostenute nel corso del 2007) che, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008, potranno beneficiare della detrazione del 19% dall’imposta lorda dovuta: fino a 210 euro per iscrizione annuale ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altri impianti sportivi per i bambini e ragazzi da 5 a 18 anni d’età; fino a 2.633 euro per canone di locazione annuale dovuto da studente universitario fuori sede (almeno 100 chilometri da casa e provincia diversa da quella di residenza); fino a 2.100 euro per spese di assistenza personale (badanti) di soggetti non autosufficienti, titolari di reddito non superiore a 40mila euro.

        tempi di vita e di lavoro (c. 1254). Nuova formulazione dell’art. 9 della legge n. 53/2000 (Sostegno della maternità e della paternità), nel senso che una quota del Fondo per le politiche della famiglia è destinata a promuovere in favore delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti di aziende private, A.S.L. ed ospedali, che abbiano figli minori di dodici anni o di quindi anni (se affidati o adottivi) o disabili, l’inserimento nei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro della previsione di varie forme di flessibilità dell’orario e della organizzazione di lavoro.

FISCO-TASSE

Addizionale comunale Irpef (c. 142). Aumento dell’IRPEF dovuta da ogni persona titolare di reddito, che può essere deciso dal Comune e che ha valore per i residenti nel territorio comunale. Essa serve a procurare nuove risorse per finanziare i servizi comunali alla cittadinanza. È previsto che il Comune possa individuare casi di esenzione per motivi di reddito.

Assegno per il coniuge (c. 63). Al fine di dedurre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) l’importo dell’assegno periodico corrisposto al coniuge, a seguito di separazione o divorzio, diventa obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge che riceve l’assegno.

Cinque per mille (c. 1234). Confermato il 5 per mille a favore di Onlus (D.lgs n. 460/1997) e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (Legge n. 383/2000).

Compensi per assistenza fiscale (c. 333). Anche i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro hanno, ora, diritto a ricevere un compenso dallo Stato per l’assistenza fiscale prestata a favore dei lavoratori dipendenti, come già avviene per i CAAF (centri di assistenza fiscale).

Dichiarazione redditi 2008 (cc. 101 e 104). A partire dal 2008, nella dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile di proprietà, dovranno essere inseriti i dati catastali (indirizzo, codice identificativo del Comune, foglio, sezione, particella e subalterno) e l’importo dell’I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) pagata nell’anno precedente. Nella dichiarazione da presentare nel 2007, invece, si dovrà indicare l’I.C.I. versata nel 2006.

NUOVA Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche, c. 6).  A partire al 1° gennaio 2007 cambiano le fasce di reddito e le corrispondenti percentuali di tassazione: fino a 15 mila euro aliquota del 23%, da 15 mila a 28 mila del 27%, da 28 mila a 55 mila del 38%, da 55 mila a 75 mila del 41%, oltre 75 mila del 43%. Inoltre, sono ripristinate le detrazioni dal reddito, in sostituzione delle deduzioni, per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo, nonché per carichi di famiglia. In particolare, detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli con meno di 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di 220 euro in presenza di figlio portatore di handicap. La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento il figlio o i figli. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita in parti uguali tra i genitori.

Riduzione fiscale (c. 4).  Eventuali nuove maggiori entrate nel 2007 (recupero evasione fiscale), se stabilizzate, potranno essere destinate alla riduzione della pressione fiscale in modo da favorire lo sviluppo e l’equità sociale.

Ristrutturazioni edilizie (cc. 387-388). Proroga a tutto il 2007 della detrazione dall’Irpef del 36% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 48.000 euro, per ristrutturazione edilizia (c. 387), a condizione che il costo della manodopera sia riportato in fattura (c. 388).

Scontrino spese mediche (cc. 28-29). Lo scontrino fiscale dei medicinali, ai fini della deducibilità della relativa spesa, dovrà indicare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario delle medicine. Fino al 31 dicembre 2007 il codice fiscale può essere indicato a mano sullo scontrino.

SANITà

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (c. 796, lett. p). Quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti non esenti (quindi, i sordi non pagano la quota).

TICKET PRONTO SOCCORSO (c. 796, lett. p).  Introduzione di un ticket di 25 euro sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero (cosiddetto codice “bianco”), a carico degli assistiti non esenti di età superiore a 14 anni, per finanziare il servizio sanitario. I sordi sono esenti e non pagano il ticket.

SCUOLA

Libri di testo (cc. 628 e 629). In aggiunta alla già esistente fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola elementare (art. 156 del D.Lgs. n. 297/94) secondo modalità stabilite dalle leggi regionali, gli articoli 628 e 629 della Finanziaria 2007 assicurano agli alunni della scuola media la fornitura semi-gratuita oppure in comodato d’uso (ossia, con restituzione al termine dell’anno scolastico) dei libri e, per i primi due anni della scuola superiore, la sola fornitura semi-gratuita, alla condizione che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell’alunno rispetti i limiti (più favorevoli in presenza di portatori di handicap) introdotti con D.P.C.M. n. 320/99. Inoltre, la previsione di un prezzo massimo al di sotto del quale deve mantenersi il costo complessivo dell’intera dotazione dei libri è estesa a tutto il corso di scuola superiore. Infine, i libri potranno essere concessi in affitto dalle scuole e associazioni dei genitori.

TRASPORTI-MOBILITà

        Assicurazione automobili e barche (c. 320). Nel caso in cui per una stessa automobile o barca siano stipulate separatamente, anche con compagnie diverse, le assicurazioni di R.C. (responsabilità civile) e danni o altri rischi, si applica ai premi la tassa unica del 12,5%, mentre prima era prevista una imposizione differenziata che causava una diversità di trattamento fiscale.

        bollo auto (c. 321). Aumento delle tasse automobilistiche in rapporto alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da euro 0 a euro 5) ed alla potenza dei motori (i sordi hanno diritto all’esenzione dal bollo sull’auto acquistata con IVA agevolata).

Revisione veicoli a motore (c. 923). Aumento delle tariffe di revisione dei veicoli e parificazione dei costi delle revisioni effettuate presso la Motorizzazione con quelli delle officine private. Al riguardo, è previsto un decreto del Ministero dei Trasporti entro il 31 gennaio 2007.


LAVORO

Assegno familiare (c. 11). Sono stabiliti nuovi livelli di reddito e maggiori importi dell’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle con gli importi precisi della prestazione sono predisposti dall’INPS.

Assunzioni nella Pubblica amministrazione (vari commi). Sono autorizzate assunzioni di personale in alcuni settori della Pubblica amministrazione (uffici giudiziari, ministero Lavoro, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Carabinieri, polizia ecc.) in deroga al blocco delle assunzioni stabilito con la Finanziaria 2005. Resta confermata l’esclusione dal blocco delle assunzioni di quelle relative alle categorie protette. Le Pubbliche amministrazioni, pertanto, potranno continuare ad assumere disabili ai sensi della legge n. 68/99.

Aumenti agli statali (c. 549). Aumentato il fondo per rendere possibile l’aumento dello stipendio per il biennio 2006-2007 al personale dipendente dei Ministeri.

“Cuneo” fiscale (cc. 266-270). Il cosiddetto cuneo fiscale indica la differenza tra lo stipendio versato dal datore di lavoro e la somma effettivamente percepita dal lavoratore. In pratica, esso si riferisce alla somma trattenuta dallo stipendio lordo a titolo di imposte (statali, regionali, comunali) e oneri previdenziali (INPS, INPDAP ecc.). la Finanziaria si propone di ridurre il cuneo al fine di favorire la competitività delle imprese, attraverso la deduzione dall’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dall’azienda) di determinati importi e vari oneri riferiti ai soli lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, tra cui i contributi per infortuni, assistenza e previdenza, nonché le spese relative ai lavoratori disabili. L’alleggerimento fiscale è maggiore per le aziende del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L’operatività di tali nuove deduzioni, però, dipende dalla autorizzazione dell’Unione Europea.

Dipendenti Infrastrutture e Trasporti (c. 552). Un milione di euro per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza dei dipendenti dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dipendenti Pubblica istruzione (c. 553). 7 milioni di euro l’anno sono destinati ad aumentare la produttività dei dipendenti del ministero dell’Istruzione.

infortuni sul lavoro (c. 1187). Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con una dotazione di 2,5 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009.

Lavoratori a progetto, malattia e congedo parentale (c. 788). A partire dal 1° gennaio 2007, i lavoratori “a progetto” (collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co.) hanno diritto ad una indennità giornaliera per il caso di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di un sesto della durata del contratto e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare (365 giorni), con esclusione dei primi tre giorni di malattia. Si applicano le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale a domicilio (10-12 e 17-19). In caso di maternità, adozione o affidamento a partire dal 1 gennaio 2007, inoltre, hanno diritto all’indennità per congedo parentale, fino ad un massimo di tre mesi entro il primo anno, nella misura del 30% del reddito in base al quale è corrisposta l’indennità di maternità.

lavoratori “precari” del settore pubblico (cc. 417, 519, 558). Istituzione di un Fondo  di 5 milioni di euro per il finanziamento delle amministrazioni pubbliche (inclusi gli enti locali) che facciano richiesta di procedere alla selezione dei lavoratori “precari” (a tempo determinato, a progetto) già occupati presso le amministrazioni medesime, ai fini della trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro. A seguito della concessione del finanziamento, l’amministrazione non può ricorrere a nuovo lavoro precario nei 5 anni seguenti. Altre risorse sono destinate a consentire la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato in servizio da almeno tre anni, assunti a seguito di concorso, nonché del personale volontario dei vigili del fuoco. L’attuazione delle presenti disposizioni è rimessa a successivi decreti ministeriali.

Contributo di solidarietà sul t.f.r. (cc. 222-223). Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 è dovuto un “contributo di solidarietà” del 15% sull’importo superiore a un determinato limite dei trattamenti di fine rapporto e dei trattamenti integrativi delle pensioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, allo scopo di finanziare il Fondo per i diritti e le pari opportunità. L’attuazione pratica del contributo è rimessa a un successivo decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economia.

fondo T.f.r. presso inps (cc. 755 e 756). È istituito il Fondo statale per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto. Il Fondo è gestito dall’Inps ed è alimentato dalla quota di Tfr a carico della retribuzione a partire dal 1° gennaio 2007, se non destinata a forme pensionistiche complementari. Sono esentati i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Salvaguardia t.f.r (c. 9). Ai fini dell’applicazione dell’Irpef sui trattamenti di fine rapporto si applicano, se più favorevoli, le percentuali e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.


anticipo riforma t.f.r. (c. 749)

Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2007, la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.lgs. n. 252/2005.

La riforma del T.F.R. (D.lgs. n. 252/2005)

Entro il 30 giugno 2007 o, comunque, entro sei mesi dalla data di assunzione che sia successiva al 1 gennaio 2007, ogni lavoratore dipendente privato, iscritto alla previdenza obbligatoria presso l’INPS, può scegliere di destinare alla previdenza complementare (quella, facoltativa, gestita da assicurazioni o fondi per l’erogazione di una somma integrativa della pensione) il proprio T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) che maturerà (“maturando”, cioè, quello futuro) a partire dal 1 gennaio 2007.

Si distinguono due situazioni: lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima o dopo il 29.04.1993.

A) I lavoratori iscritti prima del 29.04.1993 possono decidere o di mantenere il T.F.R. futuro presso il proprio datore di lavoro oppure destinarlo alla previdenza complementare. In tale ultimo caso, il T.F.R. futuro confluirà nel fondo presso cui il lavoratore sia già iscritto o, se non ancora iscritto, in uno dei fondi previsti (fondi indicati dal contratto collettivo o quello dell’INPS, amministrato con criteri identici a quelli degli altri fondi, o gestiti da assicurazioni private). La destinazione alla previdenza complementare è anche la destinazione obbligata del T.F.R. futuro nel caso che il lavoratore non esprima alcuna volontà (scelta “tacita” o silenzio-assenso).

Se il lavoratore decida per il mantenimento del T.F.R. presso il proprio datore di lavoro, il quale occupi non meno di 50 dipendenti, il T.F.R. maturato a partire dal 1 gennaio 2007 è trasferito in un fondo dello Stato ma gestito dall’INPS, sottoposto alla stessa disciplina prevista per il vecchio T.F.R. quanto a rendimento, anticipazioni e liquidazione finale.

B) Nel secondo caso, ovvero lavoratori iscritti all’INPS dopo il 24.04.1993, si può scegliere di conferire il T.F.R. futuro ad un fondo di libera scelta tra quelli esistenti, su indicati, oppure lasciarlo al proprio datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, l’intero T.F.R. (incluso quello già maturato) è assegnato al predetto fondo statale gestito dall’INPS.

Se, invece, il lavoratore non esprime nessuna scelta, il datore di lavoro è obbligato a trasferire il T.F.R. futuro ad un fondo complementare (collettivo o, in mancanza, INPS).

La scelta tra le due possibilità, mantenimento presso l’azienda o destinazione a un fondo complementare, sarà suggerita dall’anzianità contributiva o di servizio del lavoratore. Nel caso di lavoratori vicini alla pensione, che sarà calcolata prevalentemente con il vecchio sistema “retributivo” (ossia rapportato all’ultimo stipendio percepito), converrà mantenere il T.F.R. in azienda, in modo da incrementare la liquidazione erogata alla fine del rapporto. Nel caso, invece, di lavoratori “giovani”, cui manchino ancora molti anni per la pensione, che sarà calcolata prevalentemente o totalmente con il sistema “contributivo” (ossia in base ai contributi versati), conviene la scelta verso la previdenza complementare, allo scopo di integrare l’importo della futura pensione che, altrimenti, sarebbe di molto inferiore all’ultimo stipendio percepito.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle scelte possibili. Inoltre, almeno trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi ai fini del conferimento del TFR, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni sul fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

F.to

Il Presidente
Comm. Ida Collu
Il Segretario Nazionale
Dr. Silvio Piattoli