
ENTE
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDOMUTI
Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della
Parola - ONLUS
SEDE CENTRALE – Via Gregorio VII, 120 – 00165 Roma
Bollettino n° 1/2007
Legge
Finanziaria 2007 (include anticipazione riforma T.F.R.)
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, contenente la manovra di finanza pubblica per il 2007, chiamata legge “finanziaria”. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
La legge finanziaria serve a stabilire nuove o minori entrate e nuove o minori spese per realizzare gli obiettivi del bilancio statale di previsione per l’anno successivo. Queste nuove o minori entrate e spese sono decise in base alla politica economica seguita dal Governo ed agli obiettivi che esso si prefigge.
Si tratta di un solo articolo di legge con ben 1364 commi, frutto del maxi-emendamento presentato dal Governo in sostituzione del testo articolato del disegno di legge che era in discussione in Parlamento.
Cerchiamo di illustrare le novità più significative per il cittadino, con un occhio di riguardo ovviamente alla persona disabile e suoi familiari.
CONTRIBUTI, INCENTIVI, AGEVOLAZIONI
Contributo acquisto P.C. (cc. 296-298). Sono previste agevolazioni e contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo da parte dei docenti di ogni ordine e grado (c. 296) e dei collaboratori a progetto (c. 298), che saranno precisate con decreti dei ministeri Istruzione, Università ed Economia.
incentivi Gpl e metano per auto (cc. 238-239). Nel triennio 2007-2009, contributi per l’installazione di impianti Gpl o metano su veicoli euro 0 o euro 1 (c. 238).
Inoltre, gli aumenti della tassa automobilistica (c. 321, vedi più avanti) non si applicano alle vetture con alimentazione elettrica, a gas metano, a Gpl o a idrogeno (c. 239).
Rottamazione auto, moto e frigoriferi (cc.
224-226, e 353). Per ridurre i veicoli euro 0 ed euro 1, contributo massimo
di 80 euro per la loro rottamazione (c. 224).
Chi
effettua la rottamazione senza sostituzione con un’altra meno inquinante, ha
diritto al rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico del Comune di
appartenenza per un anno (c. 225).
Chi,
invece, rottama il veicolo euro 0 ed euro 1 ed acquista un veicolo euro 4 o
euro 5 ha diritto a un contributo di 800 euro (c. 226).
Dal
1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di una moto euro 3
con rottamazione di una moto euro 0, è concessa l’esenzione dal
bollo per 5 anni. Il costo della rottamazione, fino a 80 euro, è a carico
dello Stato.
Per la sostituzione di frigoriferi e congelatori usati con quelli nuovi di classe non inferiore ad A+, spetta una detrazione d’imposta fino a 200 euro (c. 353).
tv digitale (c. 357). Detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per l’acquisto di televisori provvisti di decoder digitale, fino a mille euro (detrazione massima di 200 euro), a condizione che si sia in regola con il canone RAI.
barriere architettoniche (cc. 389, 626). Istituzione di un fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico per finanziare l’eliminazione delle barriere
architettoniche nei locali aperti al pubblico nei centri commerciali (c.
389).
Promozione e finanziamento dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole medie e superiori (c. 626).
editoria per ciechi (c.
1141). Aumento di ben 10 milioni di euro dei contributi per garantire la
trasformazione dei libri in formati accessibili ai ciechi. Analogo
intervento, per ragioni di pari opportunità, è stato chiesto dall’Ens con
riferimento all’adattamento del materiale video esistente ed alla realizzazione
di nuovi prodotti visivi, per consentire ai sordi l’accesso alla cultura ed
alla conoscenza. Tale richiesta non ha trovato “ascolto” da parte del Governo.
Tuttavia, l’Ens non demorde e porterà avanti l’iniziativa di un progetto di
legge in tal senso.
iva ridotta per veicoli utilizzati da
disabili (cc. 36-37). Le
agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli utilizzati da disabili con
ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a patto che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalentemente a beneficio dei
disabili stessi. Da tale limitazioni sono da ritenere esclusi i sordi,
poiché è espresso il riferimento alle ridotte o impedite capacità motorie.
Quindi, per i sordi rimane tutto come prima.
In
caso di cessione dell’automobile prima che siano trascorsi due anni
dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta normale e quella ridotta.
Questa disposizione non si applica nel caso in cui la cessione della vettura è
motivata dalla necessità per il disabile di disporre di un’altra automobile su
cui effettuare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, poiché il sordo, di
norma, non necessita di particolari adattamenti dell’automobile (l’eventuale
necessità di adattamenti è indicata sulla patente di guida), se egli cede la
propria auto acquistata con l’IVA ridotta, prima che siano passati due anni
dall’acquisto, dovrà versare la differenza tra l’IVA normale (20%) e l’IVA
ridotta (4%). Questa ultima disposizione, comunque, sembra ignorare che il
beneficio dell’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto spetta ogni quattro anni.
È improbabile che il disabile decida di cambiare auto prima che siano trascorsi
quattro anni dal precedente acquisto.
riduzione tariffe luce e gas (c. 364). Un decreto dei Ministeri di Economia e
Sviluppo, entro aprile, dovrà avviare il finanziamento di interventi da parte
dei Comuni per la riduzione delle tariffe di luce e gas a favore di poveri,
anziani e disabili.
successioni e donazioni (c. 77). L’imposta sulle successioni per causa di
morte e sulle donazioni, se il beneficiario è un soggetto portatore di
handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), si applica solo
per la parte del valore del bene ereditato o donato, superiore a 1.500.000
euro.
congedi
parentali (cc. 789-790). La facoltà di riscatto dei periodi
di congedo fino a due anni per gravi motivi di famiglia (art. 4, c. 2, della
legge n. 53/2000) è concessa anche per i periodi anteriori al 31 dicembre
1996 (c. 789). Le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto
del ministro del Lavoro, entro il 1 marzo 2007 (c. 790).
Detrazioni per carichi di famiglia (c.
1324). Le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare, limitatamente al
triennio 2007-2009, anche ai cittadini residenti all’estero.
Detraibilità
spese VARIE (c. 319). Introduzione di nuove tipologie di spese (che
saranno sostenute nel corso del 2007) che, nella dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2008, potranno beneficiare della detrazione del 19% dall’imposta
lorda dovuta: fino a 210 euro per iscrizione annuale ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altri impianti sportivi per i bambini
e ragazzi da 5 a 18 anni d’età; fino a 2.633 euro per canone di locazione
annuale dovuto da studente universitario fuori sede (almeno 100 chilometri
da casa e provincia diversa da quella di residenza); fino a 2.100 euro per spese
di assistenza personale (badanti) di soggetti non autosufficienti,
titolari di reddito non superiore a 40mila euro.
tempi di vita e di lavoro (c. 1254). Nuova formulazione dell’art. 9 della legge n. 53/2000 (Sostegno della maternità e della paternità), nel senso che una quota del Fondo per le politiche della famiglia è destinata a promuovere in favore delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti di aziende private, A.S.L. ed ospedali, che abbiano figli minori di dodici anni o di quindi anni (se affidati o adottivi) o disabili, l’inserimento nei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro della previsione di varie forme di flessibilità dell’orario e della organizzazione di lavoro.
FISCO-TASSE
Addizionale comunale Irpef (c. 142). Aumento dell’IRPEF dovuta da ogni
persona titolare di reddito, che può essere deciso dal Comune e che ha
valore per i residenti nel territorio comunale. Essa serve a procurare nuove
risorse per finanziare i servizi comunali alla cittadinanza. È previsto che il
Comune possa individuare casi di esenzione per motivi di reddito.
Assegno per il coniuge (c. 63). Al fine di dedurre dall’IRPEF (imposta sul
reddito delle persone fisiche) l’importo dell’assegno periodico corrisposto al
coniuge, a seguito di separazione o divorzio, diventa obbligatorio indicare
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge che riceve
l’assegno.
Cinque per mille (c. 1234). Confermato il 5 per mille a favore di Onlus (D.lgs n.
460/1997) e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale (Legge n. 383/2000).
Compensi per assistenza fiscale (c. 333). Anche i commercialisti, gli esperti
contabili e i consulenti del lavoro hanno, ora, diritto a ricevere un
compenso dallo Stato per l’assistenza fiscale prestata a favore dei lavoratori
dipendenti, come già avviene per i CAAF (centri di assistenza fiscale).
Dichiarazione redditi 2008 (cc. 101 e 104). A partire dal 2008, nella
dichiarazione dei redditi, per ciascun immobile di proprietà, dovranno essere
inseriti i dati catastali (indirizzo, codice identificativo del Comune, foglio,
sezione, particella e subalterno) e l’importo dell’I.C.I. (Imposta comunale
sugli immobili) pagata nell’anno precedente. Nella dichiarazione da
presentare nel 2007, invece, si dovrà indicare l’I.C.I. versata nel 2006.
NUOVA Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche, c. 6). A partire al 1° gennaio 2007 cambiano le fasce di reddito e le corrispondenti percentuali di tassazione: fino a 15 mila euro aliquota del 23%, da 15 mila a 28 mila del 27%, da 28 mila a 55 mila del 38%, da 55 mila a 75 mila del 41%, oltre 75 mila del 43%. Inoltre, sono ripristinate le detrazioni dal reddito, in sostituzione delle deduzioni, per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo, nonché per carichi di famiglia. In particolare, detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli con meno di 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di 220 euro in presenza di figlio portatore di handicap. La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento il figlio o i figli. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita in parti uguali tra i genitori.
Riduzione fiscale (c. 4). Eventuali nuove maggiori entrate nel 2007 (recupero evasione fiscale), se stabilizzate, potranno essere destinate alla riduzione della pressione fiscale in modo da favorire lo sviluppo e l’equità sociale.
Ristrutturazioni edilizie (cc. 387-388). Proroga a tutto il 2007 della detrazione dall’Irpef del 36% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 48.000 euro, per ristrutturazione edilizia (c. 387), a condizione che il costo della manodopera sia riportato in fattura (c. 388).
Scontrino spese mediche (cc. 28-29). Lo scontrino fiscale dei medicinali, ai fini della deducibilità della relativa spesa, dovrà indicare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario delle medicine. Fino al 31 dicembre 2007 il codice fiscale può essere indicato a mano sullo scontrino.
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (c. 796, lett. p). Quota fissa di 10 euro
per ricetta a carico degli assistiti non esenti (quindi, i sordi non
pagano la quota).
TICKET PRONTO SOCCORSO (c. 796, lett. p). Introduzione di un ticket di 25 euro sulle prestazioni di
pronto soccorso non seguite da ricovero (cosiddetto codice “bianco”), a
carico degli assistiti non esenti di età superiore a 14 anni, per
finanziare il servizio sanitario. I sordi sono esenti e non pagano il ticket.
Libri di testo (cc. 628 e 629). In aggiunta alla già esistente
fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola elementare (art. 156 del
D.Lgs. n. 297/94) secondo modalità stabilite dalle leggi regionali, gli
articoli 628 e 629 della Finanziaria 2007 assicurano agli alunni della
scuola media la fornitura semi-gratuita oppure in comodato d’uso (ossia,
con restituzione al termine dell’anno scolastico) dei libri e, per i primi
due anni della scuola superiore, la sola fornitura semi-gratuita, alla
condizione che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare dell’alunno rispetti i limiti (più favorevoli in presenza di
portatori di handicap) introdotti con D.P.C.M. n. 320/99. Inoltre, la
previsione di un prezzo massimo al di sotto del quale deve mantenersi il
costo complessivo dell’intera dotazione dei libri è estesa a tutto il
corso di scuola superiore. Infine, i libri potranno essere concessi in affitto
dalle scuole e associazioni dei genitori.
Assicurazione automobili e barche (c.
320). Nel caso in cui per una stessa automobile o barca siano stipulate
separatamente, anche con compagnie diverse, le assicurazioni di R.C.
(responsabilità civile) e danni o altri rischi, si applica ai premi la tassa
unica del 12,5%, mentre prima era prevista una imposizione differenziata
che causava una diversità di trattamento fiscale.
bollo auto (c. 321). Aumento delle
tasse automobilistiche in rapporto alle caratteristiche inquinanti dei veicoli
(da euro 0 a euro 5) ed alla potenza dei motori (i sordi hanno diritto
all’esenzione dal bollo sull’auto acquistata con IVA agevolata).
Revisione veicoli a motore (c. 923). Aumento delle tariffe di revisione dei veicoli e parificazione dei costi delle revisioni effettuate presso la Motorizzazione con quelli delle officine private. Al riguardo, è previsto un decreto del Ministero dei Trasporti entro il 31 gennaio 2007.
LAVORO
Assegno familiare (c. 11). Sono stabiliti nuovi livelli di reddito e maggiori importi
dell’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle con gli importi precisi della
prestazione sono predisposti dall’INPS.
Assunzioni nella Pubblica amministrazione (vari
commi). Sono autorizzate assunzioni di personale in alcuni settori della
Pubblica amministrazione (uffici giudiziari, ministero Lavoro, Vigili del
fuoco, Guardia di finanza, Carabinieri, polizia ecc.) in deroga al blocco delle
assunzioni stabilito con la Finanziaria 2005. Resta confermata l’esclusione
dal blocco delle assunzioni di quelle relative alle categorie protette. Le
Pubbliche amministrazioni, pertanto, potranno continuare ad assumere disabili
ai sensi della legge n. 68/99.
Aumenti agli statali (c. 549). Aumentato il fondo per rendere possibile l’aumento dello stipendio per il biennio 2006-2007 al personale dipendente dei Ministeri.
“Cuneo” fiscale (cc. 266-270). Il cosiddetto cuneo fiscale indica la differenza tra lo stipendio versato dal datore di lavoro e la somma effettivamente percepita dal lavoratore. In pratica, esso si riferisce alla somma trattenuta dallo stipendio lordo a titolo di imposte (statali, regionali, comunali) e oneri previdenziali (INPS, INPDAP ecc.). la Finanziaria si propone di ridurre il cuneo al fine di favorire la competitività delle imprese, attraverso la deduzione dall’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dall’azienda) di determinati importi e vari oneri riferiti ai soli lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, tra cui i contributi per infortuni, assistenza e previdenza, nonché le spese relative ai lavoratori disabili. L’alleggerimento fiscale è maggiore per le aziende del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L’operatività di tali nuove deduzioni, però, dipende dalla autorizzazione dell’Unione Europea.
Dipendenti Infrastrutture e Trasporti (c. 552). Un milione di euro per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza dei dipendenti dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dipendenti Pubblica istruzione (c. 553). 7 milioni di euro l’anno sono destinati ad
aumentare la produttività dei dipendenti del ministero dell’Istruzione.
infortuni sul lavoro (c. 1187). Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con una dotazione di 2,5 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009.
Lavoratori a progetto, malattia e congedo parentale (c. 788). A partire dal 1° gennaio 2007, i lavoratori “a progetto” (collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co.) hanno diritto ad una indennità giornaliera per il caso di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di un sesto della durata del contratto e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare (365 giorni), con esclusione dei primi tre giorni di malattia. Si applicano le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale a domicilio (10-12 e 17-19). In caso di maternità, adozione o affidamento a partire dal 1 gennaio 2007, inoltre, hanno diritto all’indennità per congedo parentale, fino ad un massimo di tre mesi entro il primo anno, nella misura del 30% del reddito in base al quale è corrisposta l’indennità di maternità.
lavoratori “precari” del settore pubblico (cc. 417, 519, 558). Istituzione di un Fondo di 5 milioni di euro per il finanziamento
delle amministrazioni pubbliche (inclusi gli enti locali) che facciano
richiesta di procedere alla selezione dei lavoratori “precari” (a tempo
determinato, a progetto) già occupati presso le amministrazioni medesime, ai
fini della trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro. A
seguito della concessione del finanziamento, l’amministrazione non può
ricorrere a nuovo lavoro precario nei 5 anni seguenti. Altre risorse sono
destinate a consentire la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato in
servizio da almeno tre anni, assunti a seguito di concorso, nonché del
personale volontario dei vigili del fuoco. L’attuazione delle presenti disposizioni
è rimessa a successivi decreti ministeriali.
Contributo di solidarietà sul t.f.r. (cc. 222-223). Dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 è dovuto un “contributo di solidarietà” del
15% sull’importo superiore a un determinato limite dei trattamenti di fine
rapporto e dei trattamenti integrativi delle pensioni dei lavoratori dipendenti
pubblici e privati, allo scopo di finanziare il Fondo per i diritti e le pari
opportunità. L’attuazione pratica del contributo è rimessa a un successivo
decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economia.
fondo T.f.r. presso inps (cc. 755 e 756). È istituito il Fondo statale per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto. Il Fondo è gestito dall’Inps ed è alimentato dalla quota di Tfr a carico della retribuzione a partire dal 1° gennaio 2007, se non destinata a forme pensionistiche complementari. Sono esentati i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Salvaguardia t.f.r (c. 9). Ai fini dell’applicazione dell’Irpef sui trattamenti di fine rapporto si applicano, se più favorevoli, le percentuali e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
anticipo riforma t.f.r.
(c. 749)
Anticipata
di un anno, al 1° gennaio 2007, la decorrenza delle nuove disposizioni in
materia di previdenza complementare introdotte dal D.lgs. n. 252/2005.
La riforma del T.F.R. (D.lgs.
n. 252/2005)
Entro il 30 giugno 2007
o, comunque, entro sei mesi dalla data di assunzione che sia
successiva al 1 gennaio 2007, ogni lavoratore dipendente privato, iscritto
alla previdenza obbligatoria presso l’INPS, può scegliere di
destinare alla previdenza complementare (quella, facoltativa, gestita da
assicurazioni o fondi per l’erogazione di una somma integrativa della pensione)
il proprio T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) che maturerà
(“maturando”, cioè, quello futuro) a partire dal 1 gennaio 2007.
Si distinguono due
situazioni: lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima o dopo
il 29.04.1993.
A) I lavoratori
iscritti prima del 29.04.1993 possono decidere o di mantenere il T.F.R.
futuro presso il proprio datore di lavoro oppure destinarlo alla previdenza
complementare. In tale ultimo caso, il T.F.R. futuro confluirà nel fondo
presso cui il lavoratore sia già iscritto o, se non ancora iscritto,
in uno dei fondi previsti (fondi indicati dal contratto collettivo o
quello dell’INPS, amministrato con criteri identici a quelli degli
altri fondi, o gestiti da assicurazioni private). La
destinazione alla previdenza complementare è anche la destinazione obbligata
del T.F.R. futuro nel caso che il lavoratore non esprima alcuna volontà
(scelta “tacita” o silenzio-assenso).
Se il lavoratore decida
per il mantenimento del T.F.R. presso il proprio datore di lavoro, il
quale occupi non meno di 50 dipendenti, il T.F.R. maturato a partire
dal 1 gennaio 2007 è trasferito in un fondo dello Stato ma gestito
dall’INPS, sottoposto alla stessa disciplina prevista per il vecchio T.F.R.
quanto a rendimento, anticipazioni e liquidazione finale.
B) Nel secondo caso, ovvero lavoratori iscritti
all’INPS dopo il 24.04.1993, si può scegliere di conferire il T.F.R. futuro
ad un fondo di libera scelta tra quelli esistenti, su indicati, oppure
lasciarlo al proprio datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, se
l’azienda ha almeno 50 dipendenti, l’intero T.F.R. (incluso
quello già maturato) è assegnato al predetto fondo statale gestito
dall’INPS.
Se, invece, il lavoratore non esprime nessuna
scelta, il datore di lavoro è obbligato a trasferire il T.F.R. futuro ad un
fondo complementare (collettivo o, in mancanza, INPS).
La scelta tra le due possibilità, mantenimento
presso l’azienda o destinazione a un fondo complementare, sarà suggerita dall’anzianità
contributiva o di servizio del lavoratore. Nel caso di lavoratori vicini
alla pensione, che sarà calcolata prevalentemente con il vecchio sistema
“retributivo” (ossia rapportato all’ultimo stipendio percepito), converrà mantenere
il T.F.R. in azienda, in modo da incrementare la liquidazione erogata alla
fine del rapporto. Nel caso, invece, di lavoratori “giovani”, cui
manchino ancora molti anni per la pensione, che sarà calcolata prevalentemente
o totalmente con il sistema “contributivo” (ossia in base ai contributi
versati), conviene la scelta verso la previdenza complementare, allo
scopo di integrare l’importo della futura pensione che, altrimenti, sarebbe di
molto inferiore all’ultimo stipendio percepito.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle scelte possibili. Inoltre, almeno trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi ai fini del conferimento del TFR, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni sul fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
F.to